Non è esatto Yuza l'art. 13 della legge,così com'è ora o come verrà eventualmente cambiato dal referendum, vieta espressamente la produzione di embrioni al solo fine della ricerca.
Lo aveva già postato gio82pac
Citazione:Messaggio inserito da gio82pac
Sono barrate le parti soggette ad abrogazione da questo referendum...
MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE
ART. 13
(Sperimentazione sugli embrioni umani)
1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla
tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie
alternative3. Sono, comunque, vietati:
a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;
b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi
che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti
artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a
predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità
diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;
c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce
dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;
d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di
ibridi o di chimere.
La legge prevede che siano prodotti embrioni al solo fine della procreazione assistita, e lo prevede sia ora che con le eventuali modifiche dei referendum.
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Sono barrate le parti soggette ad abrogazione da questo referendum...
MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE
ART. 13
(Sperimentazione sugli embrioni umani)
1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla
tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie
alternative3. Sono, comunque, vietati:
a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;
b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi
che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti
artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a
predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità
diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;
c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce
dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;
d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di
ibridi o di chimere.
La legge prevede che siano prodotti embrioni al solo fine della procreazione assistita, e lo prevede sia ora che con le eventuali modifiche dei referendum.