L’attività di gestione di portali per il crowdfunding, inquadrabile nell’ambito dei servizi di investimento, è stata ricondotta alla “ricezione e trasmissione ordini”, pertanto oltre alle banche e alle imprese di investimento autorizzate (“gestori di diritto”), è stato consentito ai sensi dell’articolo 3 della MiFID, che l’attività fosse svolta anche da altri soggetti sottoposti ad autorizzazione e alla vigilanza della Consob (“gestori autorizzati”). Il Decreto pertanto ha introdotto una disciplina speciale (nazionale) per i gestori di portali diversi dalle banche e dalle imprese di investimento, i quali devono essere iscritti nell’apposito registro tenuto dalla Consob, non possono detenere somme di denaro e strumenti finanziari di pertinenza di terzi e devono trasmettere gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita degli strumenti finanziari esclusivamente a banche e imprese di investimento. L’iscrizione nel registro ha natura autorizzatoria, in quanto è subordinata alla sussistenza dei requisiti definiti dalla norma primaria e di quelli ulteriori, fra i quali quelli di onorabilità e professionalità, delegati alla potestà regolamentare della Consob.