Renato ha scritto:
Ad ogni modo questa distinzione tra farmaci e cosmetici lascia un po' il tempo che trova.
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L'ltalia si è allineata alle direttive CEE in materia di prodotti cosmetici con la legge 11 Ottobre 1986, n. 713 Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità Economica Europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 Ottobre 1986.
Di particolare interesse, fra i problemi affrontati dalla legge, sono quelli relativi alla definizione, alla composizione ed al confezionamento dei prodotti cosmetici.
DEFINIZIONE
...Si intendono per prodotti cosmetici le sostanze e le preparazioni diverse dai medicamenti destinate ad essere applicate sull'epidermide, sul sistema pilifero e capelli, sulle unghie, sulle labbra, sugli organi genitali esterni, oppure sui denti e sulle mucose della bocca, allo scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, proteggerli per mantenerli in buono stato, modificarne l'aspetto estetico o correggere gli odori corporei.
I prodotti cosmetici non hanno finalità terapeutica e non possono vantare attività terapeutiche.
La legge ha così ben puntualizzato la differenza tra cosmetico e farmaco, per cui, qualsiasi prodotto cosmetico che venga propagandato (anche solo verbalmente) con proprietà simili a quelle di un farmaco (es: azione decongestionante) è da ritenersi non conforme alla legge.
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