Haga, ti considero un amico del forum,
ma conosco bene l'ìstituto giuridico della prescrizione (materia è regolata dagli articoli 2934 - 2963 del codice civile) che ho dovuto studiare poichè faceva parte delle materie d'un concorso pubblico che ho fatto. Pertanto, credo di conoscerla meglio di tante altre persone.
In diritto penale si distingue la prescrizione del reato e la prescrizione della pena.
La prescrizione del reato è l'istituto che risponde a un principio di economia dei sistemi giudiziari in base al quale lo Stato rinuncia a perseguire l'autore di un reato, quando dalla sua commissione sia trascorso un periodo di tempo giudicato eccessivamente lungo e solitamente proporzionale alla gravità dello stesso.
In altre parole, si intende evitare che la macchina giudiziaria continui a impegnare risorse per la punizione di reati commessi troppo tempo prima e per i quali è socialmente meno sentita l'esigenza di un tutela giuridica.
Specifico e sottolineo a quanti vengono influenzati dalla disinformazione fatta da testate giornalistiche e televisive già condannate dalle autorità di controllo indipendenti delle telecomunicazione per aver trasmesso più volte informazioni false, oltre che per vari altri illeciti (tg4, studio aperto, libero, il giornale ecc.) e che si sono fatte convincere dell'innocenza di Berlusconi (pluricondannato con sentenze agli atti, per fatti Prescritti dalla per legge) che può essere pronunciata sentenza di assoluzione per prescrizione del reato (e quindi per assenza del quarto elemento della punibilità) soltanto quando il reato sia stato accertato in tutti gli altri suoi elementi.
Schematizzando, in ordine crescente, un giudice può pronunciare sentenza (e lo dico in amicizia ad Haga):
perché l'autore del fatto, accertato come antigiuridico e colpevole, non è tuttavia punibile (es. per prescrizione del reato).
Pertanto, tutte le sentenze di assoluzione per prescrizione del reato presuppongono l'accertamento della commissione del fatto, della sua antigiuridicità e della colpevolezza del suo autore.
Tale principio è posto anche a tutela della trasparenza della reputazione dell'imputato, che ha maggiore interesse a vedersi assolto perché il fatto non sussiste, piuttosto che perché il reato si sarebbe comunque prescritto, lasciando aperti dubbi sulla sua condotta e, in base alle sentenze depositate l'ex presidente del consiglio pur condannato, ha evitato di subire provvedimenti che sarebbero scaturiti dalla sentenza, perchè il fatto era prescritto.
La prescrizione della pena risponde invece alla diversa logica della rinuncia alla punizione di un condannato, quando sia trascorso un tempo eccessivo dalla sentenza di condanna.
La cosa diventa una vera reductio ad absurdum, quando la non punibilità di una fattispecie di reato viene a determinarsi attraverso provvedimenti d'urgenza proposti dal governo e attuati mediante decreto e tradotti in legge mediante il ricorso alla fiducia (che elimina la discussione in parlamento dell'iter della legge). In questo caso l'imputato (quele esso sia) che sarebbe stato condannato amche a pene restrittive della libertà personale per la gravità dei reati accertati, pur riconosciuto colpevole nei vari giudizi dai tribunali;
evita la condanna finale e i relativi effetti, perchè nel frattempo il provvedimento di legge creato ad hoc per quella fattispecie di reato, determina hic et nunc, la non punibilità del condannato che diventa non più perseguibile proprio pe effetto delle legge creata appositamente. In questo caso si parla di giustizia ad personam, perchè un soggetto istituzionale che riveste allo stesso tempo la veste di imputato, di condannato e di legislatore, di controllato e controllante;
utilizza i poteri che ha per un uso istituzionale, piegandoli al proprio vantaggio personale e al proprio interesse del momento, garantendosi effetti che tutelino in primis la propria persona e garantendo a seconda dei casi anche gli amici personali ed i collaboratori più stretti (vedi ex Cirielli - salva Previti).
Questi sono dati e non interpretazioni.