X Vetriolo...riporto qui sotto la risposta che mi ha dato il tribunale del malato circa l'indennizzo per danni da vaccinazione contro l'epatite...
L'indennizzo istituito dal ministero è dei cittadini che sono stati contagiati dai virus dell’epatite e dell’HIV attraverso vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati. L’indennizzo fu istituito al fine di riconoscere ai soggetti danneggiati in modo irreversibile, un equo indennizzo, ispirato al principio della solidarietà sociale, sotto forma di pensione vitalizia a carico dello Stato.
I beneficiari sono:
a) le persone che hanno riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psicofisica a seguito di:
• vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana;
• vaccinazioni non obbligatorie assunte per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno stato estero
• vaccinazioni anche non obbligatorie assunte in quanto soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere
• vaccinazioni antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695
vaccinazioni antiepatite B, a partire dal 1983.
b) le persone non vaccinate che hanno riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psicofisica;
c) le persone contagiate da virus HIV o da epatiti con danni irreversibili a seguito di somministrazione di sangue, e suoi derivati sia periodica (emofilici, talassemici) che occasionale (interventi chirurgici, emodialisi);
d) il personale sanitario di ogni ordine e grado che ha contratto l’infezione da HIV durante il servizio, a seguito di contatto diretto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV;
e) il personale sanitario che, in occasione del servizio e durante il medesimo, abbia riportato danni permanenti all’integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatite.
f) le persone che risultano contagiate da HIV e da epatiti virali dal proprio coniuge appartenente ad una delle categorie sopra elencate e per le quali sia già stato riconosciuto il diritto all’indennizzo ai sensi della legge 210/92 nonché i figli dei medesimi, contagiati durante la gestazione;
g) gli eredi di soggetto deceduto a causa di patologie causate da vaccinazione, trasfusione o somministrazione di emoderivati.
In caso di decesso a causa delle patologie collegate al diritto all’indennizzo, gli aventi diritto possono optare fra l’assegno reversibile per 15 anni e l’assegno una tantum di lire 150 milioni (euro 77'468,53). Tale domanda deve essere presentata entro il termine di prescrizione di dieci anni dalla data del decesso della persona danneggiata. Gli aventi diritto sono i seguenti soggetti a carico nell’ordine indicato dalla legge:
il coniuge
i figli
i genitori
i fratelli minorenni
i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.
L’indennizzo
L’indennizzo consiste in un assegno bimestrale, reversibile per 15 anni, cumulabile con ogni altro tipo di sostentamento, e rivalutato annualmente in base al tasso di inflazione programmato.
L'importo dell'assegno è variabile a seconda della gravità del danno e della corrispondente categoria tabellare.
L’indennizzo in questione è compatibile con altre forme di tutela quali, ad esempio, quelle previste dall’Inps o dall’Inail o le prestazioni di invalidità civile.
L’indennizzo decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. La persona colpita da doppia patologia (epatite + AIDS), con un esito invalidante distinto, gode di un indennizzo aggiuntivo in misura non inferiore al 50% del valore dell’indennizzo riconosciuto con legge 210. Chi beneficia dell’indennizzo è esente da spese sanitarie e dalla quota fissa per la ricetta medica, limitatamente alle prestazioni sanitarie per la diagnosi e la cura della patologia stessa.
Cleandra