Ecco le norme del codice penale:
609 bis - Violenza sessuale (1) -
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
(1) Articolo inserito dall’art. 3 L. 15 febbraio 1996, n. 66. Si riporta l’art. 16 della medesima legge: Art. 16 - 1. L’imputato per i delitti di cui agli artt. 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 quinquies c. p. è sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l’individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime.
609 ter - Circostanze aggravanti (1) -
La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all’art. 609 bis sono commessi:
1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
2) con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.
La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.
(1). Articolo inserito dall’art. 4 L. 15 febbraio 1996, n. 66 V. sub art. 609 bis.
609 quater - Atti sessuali con minorenne (1) -
Soggiace alla pena stabilita dall’art. 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza.
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’art. 609 bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.
Si applica la pena di cui all’art. 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.
(1). Articolo inserito dall’art. 5 L. 15 febbraio 1996, n. 66 V. sub art. 609 bis.
609 quinquies - Corruzione di minorenne (1) -
Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
(1). Articolo inserito dall’art. 6 L. 15 febbraio 1996, n. 66.
609 sexies - Ignoranza dell’età della persona offesa (1) -
Quando i delitti previsti negli artt. 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all’art. 609 quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l’ignoranza dell’età della persona offesa.
(1). Articolo inserito dall’art. 7 L. 15 febbraio 1996, n. 66.
609 septies - Querela di parte (1) -
I delitti previsti dagli artt. 609 bis, 609 ter e 609 quater sono punibili a querela della persona offesa.
Salvo quanto previsto dall’art. 597, terzo comma, il termine per la proposizione
della querela è di sei mesi.
La querela proposta è irrevocabile.
Si procede tuttavia d’ufficio:
1) se il fatto di cui all’art. 609 bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;
2) se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;
3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni;
4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio;
5) se il fatto è commesso nell’ipotesi di cui all’art. 609 quater, ultimo comma.
(1). Articolo inserito dall’art. 8 L. 15 febbraio 1996, n. 66.