Direi che la discussione merita la serietà del caso...non vorrei allarmare..ma non mi sembra neppure il caso di prender la cosa sottogamba...in ogni caso una rogna
Occorre sempre ricordare che quando si scrive su di un forum occorre attenzione a quel che si scrive
Codice Penale
LIBRO SECONDO
DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XII
Dei delitti contro la persona
Capo II
Dei delitti contro l'onore
Art. 594.
Ingiuria.
Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.
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Cfr. Cassazione penale, sez. V, sentenza 13 luglio 2007, n. 27966, Cassazione penale, sez. V, sentenza 20 luglio 2007, n. 29413, Cassazione penale, sez. V, sentenza 14 novembre 2007, n. 42064, Cassazione penale, sez. V, sentenza 27 febbraio 2008, n. 8639 e Cassazione penale, sez. V, sentenza 25 luglio 2008, n. 31388 in Altalex Massimario.
Art. 595.
Diffamazione.
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.