Pubblicità degli SPECIALISTI su ieson: le NORME

ivobernardini

Utente
20 Agosto 2006
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PER CLAUDIA, PER LA REDAZIONE TUTTA

Ho notato il fiorire, in questo forum, di pubblicità occulta da parte dei medici dermatologi in questo sito.
Tale metodo confligge - in modo aperto - con la normativa esistente in materia di pubblicità sanitaria.
Rilevo che certi interventi potrebbero essere pesantemente sanzionati dall'Ordine dei Medici. Prego tutti di attenersi alle norme che allego.

Grazie

Pubblicità anche via Internet
(Circ. Fnomceo)
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Oggetto: Legge 175/92: Modifiche normative. Pubblicità sanitaria tramite Internet

In data 20 ottobre u.s. è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 14 ottobre 1999 n. 362 Disposizioni urgenti in materia sanitaria che, all'art. 12, per quanto riguarda il tema della pubblicità in campo sanitario, apporta alcune modifiche al previgente sistema normativo.

L'articolo 12 appena citato modifica, infatti, sia l'art. 1, comma 1, che l'articolo 4 comma 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 175, prevedendo in sostanza che la pubblicità sanitaria svolta sia dai singoli professionisti sia dalle case di cura private, gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici è consentita anche attraverso inserzioni su giornali e quotidiani e periodici di informazione.

È da chiarire che, ovviamente, restano ferme le disposizioni previste dalla normativa in vigore per quanto riguarda nulla osta, autorizzazioni e caratteristiche estetiche relativi ai messaggi pubblicitari.

Il legislatore in pratica ha permesso la diffusione, attraverso un altro strumento informativo, del messaggio pubblicitario lasciando inalterato il quadro normativo delineato dalla legge 175/92, così come modificata dalla legge 26 febbraio 1999. n. 42 e dal dm 16/9/1994, n. 657.

Riteniamo necessario rammentare che con la citata legge n. 42/99 erano state già apportate delle modifiche oggetto di una specifica circolare della Fnomceo del 12 marzo 1999 n. 40.

Per opportuna memoria si ricorda che le modifiche riguardavano la necessità per gli esercenti le professioni sanitarie nonché per le strutture sanitarie di rispettare un limite di spesa del 5% del reddito dichiarato l'anno precedente per quanto riguarda le spese della pubblicità.

Nella legge 42/99 è stata prevista anche la possibilità di irrogare la sanzione della censura oltreché della sospensione per coloro che svolgono a titolo individuale o come responsabile di strutture sanitarie pubblicità nelle f