Obbligatorio depositare siti e newsletter
L'allarme da Unione Consumatori: la nuova legge presentata dal ministro
Urbani e già approvata impone a chiunque distribuisca contenuti per via
telematica di consegnarne copia alle biblioteche di Stato. Pesanti le
sanzioni
12/05/04 - News - Roma - Dall'Italia impegnata nel regolamentare Internet
arriva un nuovo allarme per una legge, la 106 del 2004, che obbliga al
deposito in biblioteca dei siti web e delle altre pubblicazioni diffuse per
via telematica. La legge, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 aprile, ha
spinto Unione Consumatori a diffondere nelle scorse ore un preoccupato
comunicato stampa.
Fra sei mesi - spiega l'Associazione - chiunque abbia un sito Internet con
informazioni a disposizione del pubblico dovrà inviarne il contenuto alle
due Biblioteche centrali di Firenze e di Roma, altrimenti rischierà una
multa fino a 1500 euro.
In realtà, scorrendo l'articolato della 106/2004 si legge che l'obbligo di
deposito riguarda tutti i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili
mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo
tecnico di produzione, di edizione o di diffusione. Una disposizione che
sembra a tutti gli effetti comprendere, dunque, non solo i siti web ma anche
le newsletter o le mailing list che diffondono informazioni al pubblico.
Senza contare le altre modalità di diffusione dei contenuti, dal
peer-to-peer allo streaming video, che internet mette a disposizione.
Unione Consumatori spiega come la nuova legge abbia modificato le vecchie
norme regie del 1939 sulla consegna obbligatoria alle autorità di 5 copie di
ogni stampato (ai fini del controllo delle notizie sovversive), includendovi
anche i documenti diffusi tramite rete informatica, che dovranno essere
depositati presso le due Biblioteche centrali anche al fine di consentirne
l'accesso al pubblico.
Si tratta di locuzioni preoccupanti per le ambiguità ma che evidenziano con
chiarezza come la disposizione legislativa sia, come già accade con altre
leggi in via di approvazione relative ad Internet, inapplicabile. Ma,
proprio come con altre leggi, anche in questo caso come accennato sono
previste sanzioni per chi non adempie. In questo senso una via di fuga
dalle conseguenze della legge potrebbe essere legata al fatto che le
sanzioni sono associate al valore commerciale del documento, un valore che
non è chiaro come debba essere individuato e che potr
L'allarme da Unione Consumatori: la nuova legge presentata dal ministro
Urbani e già approvata impone a chiunque distribuisca contenuti per via
telematica di consegnarne copia alle biblioteche di Stato. Pesanti le
sanzioni
12/05/04 - News - Roma - Dall'Italia impegnata nel regolamentare Internet
arriva un nuovo allarme per una legge, la 106 del 2004, che obbliga al
deposito in biblioteca dei siti web e delle altre pubblicazioni diffuse per
via telematica. La legge, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 aprile, ha
spinto Unione Consumatori a diffondere nelle scorse ore un preoccupato
comunicato stampa.
Fra sei mesi - spiega l'Associazione - chiunque abbia un sito Internet con
informazioni a disposizione del pubblico dovrà inviarne il contenuto alle
due Biblioteche centrali di Firenze e di Roma, altrimenti rischierà una
multa fino a 1500 euro.
In realtà, scorrendo l'articolato della 106/2004 si legge che l'obbligo di
deposito riguarda tutti i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili
mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo
tecnico di produzione, di edizione o di diffusione. Una disposizione che
sembra a tutti gli effetti comprendere, dunque, non solo i siti web ma anche
le newsletter o le mailing list che diffondono informazioni al pubblico.
Senza contare le altre modalità di diffusione dei contenuti, dal
peer-to-peer allo streaming video, che internet mette a disposizione.
Unione Consumatori spiega come la nuova legge abbia modificato le vecchie
norme regie del 1939 sulla consegna obbligatoria alle autorità di 5 copie di
ogni stampato (ai fini del controllo delle notizie sovversive), includendovi
anche i documenti diffusi tramite rete informatica, che dovranno essere
depositati presso le due Biblioteche centrali anche al fine di consentirne
l'accesso al pubblico.
Si tratta di locuzioni preoccupanti per le ambiguità ma che evidenziano con
chiarezza come la disposizione legislativa sia, come già accade con altre
leggi in via di approvazione relative ad Internet, inapplicabile. Ma,
proprio come con altre leggi, anche in questo caso come accennato sono
previste sanzioni per chi non adempie. In questo senso una via di fuga
dalle conseguenze della legge potrebbe essere legata al fatto che le
sanzioni sono associate al valore commerciale del documento, un valore che
non è chiaro come debba essere individuato e che potr