Libertà su internet addio?

renato

Utente
19 Marzo 2003
330
0
265
Obbligatorio depositare siti e newsletter
L'allarme da Unione Consumatori: la nuova legge presentata dal ministro
Urbani e già approvata impone a chiunque distribuisca contenuti per via
telematica di consegnarne copia alle biblioteche di Stato. Pesanti le
sanzioni


12/05/04 - News - Roma - Dall'Italia impegnata nel regolamentare Internet
arriva un nuovo allarme per una legge, la 106 del 2004, che obbliga al
deposito in biblioteca dei siti web e delle altre pubblicazioni diffuse per
via telematica. La legge, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 aprile, ha
spinto Unione Consumatori a diffondere nelle scorse ore un preoccupato
comunicato stampa.


Fra sei mesi - spiega l'Associazione - chiunque abbia un sito Internet con
informazioni a disposizione del pubblico dovrà inviarne il contenuto alle
due Biblioteche centrali di Firenze e di Roma, altrimenti rischierà una
multa fino a 1500 euro.

In realtà, scorrendo l'articolato della 106/2004 si legge che l'obbligo di
deposito riguarda tutti i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili
mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo
tecnico di produzione, di edizione o di diffusione. Una disposizione che
sembra a tutti gli effetti comprendere, dunque, non solo i siti web ma anche
le newsletter o le mailing list che diffondono informazioni al pubblico.
Senza contare le altre modalità di diffusione dei contenuti, dal
peer-to-peer allo streaming video, che internet mette a disposizione.

Unione Consumatori spiega come la nuova legge abbia modificato le vecchie
norme regie del 1939 sulla consegna obbligatoria alle autorità di 5 copie di
ogni stampato (ai fini del controllo delle notizie sovversive), includendovi
anche i documenti diffusi tramite rete informatica, che dovranno essere
depositati presso le due Biblioteche centrali anche al fine di consentirne
l'accesso al pubblico.

Si tratta di locuzioni preoccupanti per le ambiguità ma che evidenziano con
chiarezza come la disposizione legislativa sia, come già accade con altre
leggi in via di approvazione relative ad Internet, inapplicabile. Ma,
proprio come con altre leggi, anche in questo caso come accennato sono
previste sanzioni per chi non adempie. In questo senso una via di fuga
dalle conseguenze della legge potrebbe essere legata al fatto che le
sanzioni sono associate al valore commerciale del documento, un valore che
non è chiaro come debba essere individuato e che potr
 

renato

Utente
19 Marzo 2003
330
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Obbligatorio depositare siti e newsletter
L'allarme da Unione Consumatori: la nuova legge presentata dal ministro
Urbani e già approvata impone a chiunque distribuisca contenuti per via
telematica di consegnarne copia alle biblioteche di Stato. Pesanti le
sanzioni


12/05/04 - News - Roma - Dall'Italia impegnata nel regolamentare Internet
arriva un nuovo allarme per una legge, la 106 del 2004, che obbliga al
deposito in biblioteca dei siti web e delle altre pubblicazioni diffuse per
via telematica. La legge, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 aprile, ha
spinto Unione Consumatori a diffondere nelle scorse ore un preoccupato
comunicato stampa.


Fra sei mesi - spiega l'Associazione - chiunque abbia un sito Internet con
informazioni a disposizione del pubblico dovrà inviarne il contenuto alle
due Biblioteche centrali di Firenze e di Roma, altrimenti rischierà una
multa fino a 1500 euro.

In realtà, scorrendo l'articolato della 106/2004 si legge che l'obbligo di
deposito riguarda tutti i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili
mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo
tecnico di produzione, di edizione o di diffusione. Una disposizione che
sembra a tutti gli effetti comprendere, dunque, non solo i siti web ma anche
le newsletter o le mailing list che diffondono informazioni al pubblico.
Senza contare le altre modalità di diffusione dei contenuti, dal
peer-to-peer allo streaming video, che internet mette a disposizione.

Unione Consumatori spiega come la nuova legge abbia modificato le vecchie
norme regie del 1939 sulla consegna obbligatoria alle autorità di 5 copie di
ogni stampato (ai fini del controllo delle notizie sovversive), includendovi
anche i documenti diffusi tramite rete informatica, che dovranno essere
depositati presso le due Biblioteche centrali anche al fine di consentirne
l'accesso al pubblico.

Si tratta di locuzioni preoccupanti per le ambiguità ma che evidenziano con
chiarezza come la disposizione legislativa sia, come già accade con altre
leggi in via di approvazione relative ad Internet, inapplicabile. Ma,
proprio come con altre leggi, anche in questo caso come accennato sono
previste sanzioni per chi non adempie. In questo senso una via di fuga
dalle conseguenze della legge potrebbe essere legata al fatto che le
sanzioni sono associate al valore commerciale del documento, un valore che
non è chiaro come debba essere individuato e che potr
 

renato

Utente
19 Marzo 2003
330
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Obbligatorio depositare siti e newsletter
L'allarme da Unione Consumatori: la nuova legge presentata dal ministro
Urbani e già approvata impone a chiunque distribuisca contenuti per via
telematica di consegnarne copia alle biblioteche di Stato. Pesanti le
sanzioni


12/05/04 - News - Roma - Dall'Italia impegnata nel regolamentare Internet
arriva un nuovo allarme per una legge, la 106 del 2004, che obbliga al
deposito in biblioteca dei siti web e delle altre pubblicazioni diffuse per
via telematica. La legge, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 aprile, ha
spinto Unione Consumatori a diffondere nelle scorse ore un preoccupato
comunicato stampa.


Fra sei mesi - spiega l'Associazione - chiunque abbia un sito Internet con
informazioni a disposizione del pubblico dovrà inviarne il contenuto alle
due Biblioteche centrali di Firenze e di Roma, altrimenti rischierà una
multa fino a 1500 euro.

In realtà, scorrendo l'articolato della 106/2004 si legge che l'obbligo di
deposito riguarda tutti i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili
mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo
tecnico di produzione, di edizione o di diffusione. Una disposizione che
sembra a tutti gli effetti comprendere, dunque, non solo i siti web ma anche
le newsletter o le mailing list che diffondono informazioni al pubblico.
Senza contare le altre modalità di diffusione dei contenuti, dal
peer-to-peer allo streaming video, che internet mette a disposizione.

Unione Consumatori spiega come la nuova legge abbia modificato le vecchie
norme regie del 1939 sulla consegna obbligatoria alle autorità di 5 copie di
ogni stampato (ai fini del controllo delle notizie sovversive), includendovi
anche i documenti diffusi tramite rete informatica, che dovranno essere
depositati presso le due Biblioteche centrali anche al fine di consentirne
l'accesso al pubblico.

Si tratta di locuzioni preoccupanti per le ambiguità ma che evidenziano con
chiarezza come la disposizione legislativa sia, come già accade con altre
leggi in via di approvazione relative ad Internet, inapplicabile. Ma,
proprio come con altre leggi, anche in questo caso come accennato sono
previste sanzioni per chi non adempie. In questo senso una via di fuga
dalle conseguenze della legge potrebbe essere legata al fatto che le
sanzioni sono associate al valore commerciale del documento, un valore che
non è chiaro come debba essere individuato e che potr
 

claudia

Utente
5 Maggio 2003
13,601
10
2,015
... E questa è la legge....


http://www.parlamento.it/parlam/leggi/04106l.htm

Legge 15 aprile 2004, n. 106

Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2004


--------------------------------------------------------------------------------




Art. 1.
(Oggetto)

1. Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana sono oggetto di deposito obbligatorio, di seguito denominato deposito legale, i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap.

2. Il deposito legale è diretto a costituire l'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, rappresentata dalle tipologie di documenti di cui all'articolo 4, e alla realizzazione di servizi bibliografici nazionali di informazione e di accesso ai documenti oggetto di deposito legale. Dalla predetta disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti totalmente o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato; per quanto attiene ai documenti sonori e audiovisivi, sono destinati al deposito legale anche quelli distribuiti su licenza per il mercato italiano.

4. I documenti di cui al presente articolo sono depositati presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze e la Biblioteca nazionale centrale di Roma, nonché presso gli istituti individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, anche ai fini dell'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2, salvo quanto disposto dal medesimo regolamento per i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere o) e p).


Art. 2.
(Finalità)

1. Per consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 1, il deposito legale si riferisce specificamente:
a) alla raccolta ed alla conservazione dei documenti di cui all'articolo 1;
b) alla produzione ed alla diffusione dei servizi bibliografici nazionali;
c) alla consultazione ed alla disponibilità dei medesimi documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi, nonché sull'abusiva riproduzione di opere libra
 

ieson

Amministratore
Staff
31 Gennaio 2003
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47
Bergamo
www.calvizie.net
Ragazzi so per certo che i portavoce della IWA hanno già parlato con Urbani al rigurado e cercheranno di fare il possibile per far rientrare il decreto o perlomeno modificarlo
 

dihablo

Utente
6 Maggio 2004
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Come al solito tanto fumo per niente.
E' chiara l'inapplicabilità della legge così com'è. A parer mio contiene comunque un principio innovativo che consentirebbe se modificata opportunamente l'alimentazione degli archivi statali con informazioni della rete di sicuro interesse. Manutenere un archvio centralizzato potrebbe essere molto comodo anche perchè di totale dominio pubblico (oltre che creare occupazione ed allargare il know-how che ora è limitato al solo cartaceo...per gli addetti ai lavori). Potrei ipotizzare che in questa maniera chi si reca nella biblioteca centrale di Roma e sta ricercando dei doc.oltre che il cartaceo troverebbe anche il supporto digitale e questo non potrebbe che giovare a tutta la comunità.
Con un po di buon senso non è difficile capire che non si puo obbligare chiunque possieda un sito a trasmettere ogni bit pubblicato alla bibilioteca statale. Questo sicuramente lo capira' anche Urbani che come gia fatto per il decreto antecedente sulla proprietà intellettuale lo modificherà per renderlo applicabile e calmando così gli animi del popolino (soprattutto quello di chi sta all'opposizione [|)]).
 

ares

Utente
19 Febbraio 2004
540
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265
Sinceramente non ne capisco l'utilità. E sarebbe una mole di dati inquantificabili. E che ne sarà di newsletter e blog? O di siti in cui alcune informazioni sono disponibili solo a registrati? Insomma non ci si capisce molto...

Questo diritto d'autore, poi... perchè tirarlo sempre in ballo quando in Italia praticamente viene calpestato ogni singolo benedetto giorno?

Vorrei tanto sapere quanto ci costerà! E l'utilità, soprattutto.
 

renato

Utente
19 Marzo 2003
330
0
265
Citazione:Messaggio inserito da Salus
Ragazzi so per certo che i portavoce della IWA hanno già parlato con Urbani al rigurado e cercheranno di fare il possibile per far rientrare il decreto o perlomeno modificarlo



Beato te che ci credi. Io sono pessimista in materia. Ho sentito che il decreto è stato dettato punto per punto dalla Siae, e che in altri punti contempla 4 anni di reclusione e/o 12 mila euro di multa per chiunque venga beccato a condividere o scaricare materiale protetto da copyright, come un mp3 o un film...