Ciao ragazzi
ho letto il CODICE MONDIALE ANTIDOPING (WADA) con la relazione del 2005 ed effettivamente parla di una richiesta di esenzione ai fini terapeutici che va comunicata 21 giorni prima di una gara.
Nello specifico:
...ESENZIONE A FINI TERAPEUTICI
Il codice WADA autorizza gli atleti e i loro medici a richiedere un’esenzione per fini terapeutici ovvero il permesso di utilizzare ai fini terapeutici sostanze o metodi contenuti nelle lista delle
sostanze vietate.
L’atleta dovrà inoltrare la domanda almeno 21 giorni prima della partecipazione di una gara.
La domanda deve contenere la dichiarazione di un medico debitamente qualificato che attesti la necessità dell’utilizzo della sostanza e che spieghi le ragioni per cui non è possibile utilizzare un altro farmaco permesso per il trattamento della patologia in questione. Devono esser specificati posologia, frequenza, via e durata di somministrazione della sostanza. Tale dichiarazione medica
deve essere presentata in lingua inglese e scritta in stampatello sulla apposita modulistica.
Gli atleti di livello internazionale, almeno 21 giorni prima delle competizioni, richiedono l’esenzione al Comitato per l’esenzione ai fini terapeutici della Federazione Internazionale . Tale esenzione concessa dal Comitato della Federazione internazionale ha efficacia anche in ambito Nazionale. Gli atleti di livello nazionale ichiedono l’esenzione al Comitato per l’esenzione ai fini terapeutici della Commissione Antidoping del CONI (Tel +39 06 36851. Fax +39 06 36857877. email: antidoping@coni.it) Tale esenzione concessa dal Comitato ha efficacia soltanto in ambito nazionale. L’eventuale estensione internazionale deve essere proposta tramite la Federazione
Italiana inviando la documentazione al Comitato della Federazione Internazionale. L’atleta e la WADA riceveranno successivamente un certificato di esenzione che comprende le informazioni relative alla durata dell’autorizzazione e delle condizioni di tale esenzione.
Una copia di tali esenzioni deve essere inviata al Comitato Paraolimpico Italiano.
PROCESSO ABBREVIATO DI ESENZIONE PER FINI TERAPEUTICI
La domanda di esenzione non verrà autorizzata retroattivamente ad eccezione dei seguenti casi:
a) è stato necessario un trattamento di emergenza o un trattamento per una patologia medica acuta
b) a causa di circostanze eccezionali, il richiedente non ha avuto la possibilità o il tempo sufficiente per sottoporre la sua domanda prima del controllo antidoping
In questi casi è possibile ottenere un processo abbreviato per la domanda di esenzione per fini terapeutici esclusivamente per l’uso di beta 2 agonisti per via inalatoria e glucocorticoidi per vie
non sistemiche.
Per ottenere l’esenzione di una delle suddette sostanze, l’atleta deve fornire una dichiarazione medica che ne giustifichi la necessità terapeutica, contenente il nome del farmaco, la via di
somministrazione, l’inizio e la durata del trattamento. Tale dichiarazione medica deve essere presentata in lingua inglese e scritta in stampatello sulla apposita modulistica.
Gli atleti di livello internazionale, prima delle competizioni, richiedono l’esenzione al Comitato per l’esenzione ai fini terapeutici della Federazione Internazionale . Tale esenzione concessa dal Comitato della Federazione Internazionale ha efficacia anche in ambito Nazionale. Gli atleti di livello nazionale richiedono l’esenzione al Comitato per l’esenzione ai fini terapeutici della Commissione Antidoping del CONI. Tale esenzione concessa dal Comitato ha efficacia soltanto in ambito nazionale. L’eventuale estensione internazionale deve essere proposta tramite il Comitato Paraolimpico Italiano inviando la documentazione al Comitato della Federazione internazionale.
L’atleta e la WADA riceveranno successivamente un certificato di esenzione che comprende le informazioni relative alla durata dell’autorizzazione e delle condizioni di tale esenzione.
Sarà cura dell’atleta inviare rapidamente tale certificazione alla Federazione Internazionale o alla Commissione Antidoping del CONI specificando che si tratta di una richiesta di processo abbreviato di esenzione per fini terapeutici.
Una copia di tali esenzioni deve essere inviata al Comitato Paraolimpico Italiano...
http://www.fisd.it/file/11142.pdf
Per quanto riguarda invece la finasteride, come ha detto il dott. Gigli è una sostanza mascherante:
Diuretici e altre sostanze mascheranti
Per sostanze mascheranti si intendono:
a. i diuretici*;
b. l’epitestosterone;
c. il probenecide;d. gli inibitori dell’alfa-riduttasi come dutasteride e finasteride;
e. gli espansori della massa plasmatica (plasmaexpander) quali l’albumina, il
destrano e l’amido idrossietilico (HES)...
http://www.admin.ch/ch/i/as/2005/259.pdf
Un abbraccio
Cleopatra...[
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