Siamo in Italia e abbiamo una grande attitudine a COMPLICARE le cose semplici... il cittadino che ha smarrito o non ha con se il tesserino fiscale, quello blu inviato negli ultimi due anni per posta NON PUO' RITIRARE I FARMACI ancorchè prescritti dal medico di famiglia od ospedaliero con tanto di codice fiscale indicato al computer.
Sto già interessandomi - con un magistrato - per impugnare la cosa alla Corte Costituzionale come violazione del diritto alla salute.
Ci sono delle persone che quel tesserino l'hanno smarrito, bene per riaverlo, l'ufficio delle Entrate che fa capo a Roma (figuratevi...) ci mette SEI MESI! Sei mesi senza medicine?
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Le spese sanitarie, tra le quali quelle dei medicinali, sono fiscalmente detraibili (detrazione Irpef) nella misura del 19% per la parte eccedente i 129,11 euro (l'equivalente delle vecchie 250.000 lire, Art. 13 bis DPR 917/86).
Per i soggetti portatori di handicap invece le spese mediche e dei medicinali sono direttamente e completamente deducibili dal reddito.
La documentazione necessaria dal 1° luglio 2007 è lo scontrino fiscale parlante (o fattura) contenente la descrizione della natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati (commi 28 e 29 dell’art. 1 della Legge 296/2006, Finanziaria per il 2007), da allegare alla prescrizione medica (in originale o in fotocopia per le ricette non ripetibili), mentre per i medicinali senza obbligo di prescrizione è sufficiente lo scontrino fiscale parlante, come descritto di seguito (l'autocertificazione attestante l’acquisto non serve più, è stata invece obbligatoria per la detrazione fino al 30 giugno 2007).
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In via provvisoria se una farmacia non è in grado di emettere lo scontrino parlante può rilasciare in allegato un documento che contenga le stesse informazioni, fino al 31-12-2007.
Il codice fiscale del contribuente che detrae la spesa, fino al 31-12-2007 può essere annotato a mano sullo scontrino parlante dallo stesso contribuente, oppure stampato direttamente sullo scontrino fiscale presentando la tessera sanitaria prima che venga chiusa la vendita.
Dal 1° gennaio 2008 invece dovrà essere stampato direttamente sullo scontrino parlante, fornito al farmacista dall'utente che voglia avvalersi della detrazione fiscale. Lo stesso codice fiscale, sotto forma di tessera sanitaria con codice a barre a lettura ottica, dovrà necessariamente essere fornito al farmacista all'atto della spedizione delle ricette del Servizio Sanitario, secondo le disposiz
Sto già interessandomi - con un magistrato - per impugnare la cosa alla Corte Costituzionale come violazione del diritto alla salute.
Ci sono delle persone che quel tesserino l'hanno smarrito, bene per riaverlo, l'ufficio delle Entrate che fa capo a Roma (figuratevi...) ci mette SEI MESI! Sei mesi senza medicine?
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Le spese sanitarie, tra le quali quelle dei medicinali, sono fiscalmente detraibili (detrazione Irpef) nella misura del 19% per la parte eccedente i 129,11 euro (l'equivalente delle vecchie 250.000 lire, Art. 13 bis DPR 917/86).
Per i soggetti portatori di handicap invece le spese mediche e dei medicinali sono direttamente e completamente deducibili dal reddito.
La documentazione necessaria dal 1° luglio 2007 è lo scontrino fiscale parlante (o fattura) contenente la descrizione della natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati (commi 28 e 29 dell’art. 1 della Legge 296/2006, Finanziaria per il 2007), da allegare alla prescrizione medica (in originale o in fotocopia per le ricette non ripetibili), mentre per i medicinali senza obbligo di prescrizione è sufficiente lo scontrino fiscale parlante, come descritto di seguito (l'autocertificazione attestante l’acquisto non serve più, è stata invece obbligatoria per la detrazione fino al 30 giugno 2007).
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In via provvisoria se una farmacia non è in grado di emettere lo scontrino parlante può rilasciare in allegato un documento che contenga le stesse informazioni, fino al 31-12-2007.
Il codice fiscale del contribuente che detrae la spesa, fino al 31-12-2007 può essere annotato a mano sullo scontrino parlante dallo stesso contribuente, oppure stampato direttamente sullo scontrino fiscale presentando la tessera sanitaria prima che venga chiusa la vendita.
Dal 1° gennaio 2008 invece dovrà essere stampato direttamente sullo scontrino parlante, fornito al farmacista dall'utente che voglia avvalersi della detrazione fiscale. Lo stesso codice fiscale, sotto forma di tessera sanitaria con codice a barre a lettura ottica, dovrà necessariamente essere fornito al farmacista all'atto della spedizione delle ricette del Servizio Sanitario, secondo le disposiz