La regolamentazione antidoping del Comitato olimpico internazionale rientra nell’ambito di applicazione del diritto comunitario della concorrenza
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Reference: CJE/06/65 Date: 18/07/2006
HTML: EN FR DE ES NL IT EL CS HU PL SK SL
PDF: EN FR DE ES NL IT EL CS HU PL SK SL
DOC: EN FR DE ES NL IT EL CS HU PL SK SL
CJE/06/65
18 luglio 2006
Stampa e Informazione
COMUNICATO STAMPA n. 65/06
18 luglio 2006
Sentenza della Corte di giustizia nella causa C- 519/04 P
David Meca-Medina e Igor Majcen/Commissione delle Comunità europee
La regolamentazione antidoping del Comitato olimpico internazionale rientra nell’ambito di applicazione del diritto comunitario della concorrenza
Tuttavia non contrasta quest'ultimo dato che non va al di là di quanto necessario ad assicurare il corretto svolgimento delle competizioni sportive.
I sigg. Meca-Medina e Majcen sono due atleti professionisti che praticano il nuoto di lunga distanza. In occasione delle competizioni di Coppa del mondo di questa disciplina sono risultati positivi al test contro il nandrolone (un anabolizzante). La Federazione internazionale nuoto (FINA), in applicazione del codice antidoping del Movimento olimpico, li ha sospesi per un periodo di quattro anni, poi ridotti a due anni dal Tribunale arbitrale dello sport. I sigg. Meca-Medina e Majcen hanno depositato una denuncia presso la Commissione europea, contestando la compatibilità della regolamentazione antidoping del Comitato olimpico internazionale con le norme comunitarie in materia di concorrenza e di libera prestazione dei servizi. Con decisione 1º agosto 2002, la Commissione ha respinto tale denuncia.
I sigg. Meca-Medina e Majcen hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso diretto all’annullamento di tale decisione. Con sentenza 30 settembre 2004[1], il Tribunale ha respinto il ricorso. Esso ha considerato che le regole per la lotta antidoping non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza e di libera prestazione dei servizi. Ritenendo che il Tribunale fosse incorso in un errore di diritto, i sigg. Meca-Medina e Majcen hanno proposto un’impugnazione contro tale sentenza dinanzi alla Corte.
Sull’annullamento della decisione del Tribunale di primo grado
La Corte rammenta che l’atti
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Reference: CJE/06/65 Date: 18/07/2006
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PDF: EN FR DE ES NL IT EL CS HU PL SK SL
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CJE/06/65
18 luglio 2006
Stampa e Informazione
COMUNICATO STAMPA n. 65/06
18 luglio 2006
Sentenza della Corte di giustizia nella causa C- 519/04 P
David Meca-Medina e Igor Majcen/Commissione delle Comunità europee
La regolamentazione antidoping del Comitato olimpico internazionale rientra nell’ambito di applicazione del diritto comunitario della concorrenza
Tuttavia non contrasta quest'ultimo dato che non va al di là di quanto necessario ad assicurare il corretto svolgimento delle competizioni sportive.
I sigg. Meca-Medina e Majcen sono due atleti professionisti che praticano il nuoto di lunga distanza. In occasione delle competizioni di Coppa del mondo di questa disciplina sono risultati positivi al test contro il nandrolone (un anabolizzante). La Federazione internazionale nuoto (FINA), in applicazione del codice antidoping del Movimento olimpico, li ha sospesi per un periodo di quattro anni, poi ridotti a due anni dal Tribunale arbitrale dello sport. I sigg. Meca-Medina e Majcen hanno depositato una denuncia presso la Commissione europea, contestando la compatibilità della regolamentazione antidoping del Comitato olimpico internazionale con le norme comunitarie in materia di concorrenza e di libera prestazione dei servizi. Con decisione 1º agosto 2002, la Commissione ha respinto tale denuncia.
I sigg. Meca-Medina e Majcen hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso diretto all’annullamento di tale decisione. Con sentenza 30 settembre 2004[1], il Tribunale ha respinto il ricorso. Esso ha considerato che le regole per la lotta antidoping non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza e di libera prestazione dei servizi. Ritenendo che il Tribunale fosse incorso in un errore di diritto, i sigg. Meca-Medina e Majcen hanno proposto un’impugnazione contro tale sentenza dinanzi alla Corte.
Sull’annullamento della decisione del Tribunale di primo grado
La Corte rammenta che l’atti